OBBLIGO
CONTRATTUALE DI INVIO DENUNCIA TRAMITE M.U.T. (effetti B.N.I. e D.U.R.C.)
Come da Circolare 1/2009 dell'11-06-2009,
l'obbligo contrattuale di presentazione della denuncia mensile dei
lavoratori occupati o della dichiarazione di sospensione totale
dell'attività lavorativa nella provincia di Napoli è assolvibile solo
tramite invio con il M.U.T.
Si ricorda che il mancato invio telematico come sopra rappresenta motivo di segnalazione di irregolarità alla B.N.I. ed emissione di D.U.R.C. NON REGOLARE.
A
partire dal 15 aprile 2010 la
comunicazione di sospensione totale dell'attività lavorativa dovrà
essere inviata esclusivamente via M.U.T. L'impresa sarà considerata
<sospesa> fino alla riattivazione della posizione possibile solo
previa autorizzazione
dell'Ufficio competente, ed a seguito trasmissione in originale di
apposita modulistica (mod. 07/10), così come, per i periodi pregressi,
andrà preventivamente autorizzato l'invio telematico con istanza di cui
al modello 08_10 (il mod. 5/09 è stato eliminato).
Eventuali
comunicazioni di sospensione totale dell'attività lavorativa nella
provincia di Napoli trasmesse in modalità cartacea e/o comunque diverse
dal <canale M.U.T.> saranno imrpoduttive di effetti e non saranno
processate nè protocollate dal ns. Ente.
Si
declina, pertanto, ogni responsabilità per Vs. inadempimenti
contrattuali e inosservanza di quanto sopra circa la mancata
presentazione di denunce mensili o di dichiarazione di sospensione
tramite il M.U.T.
La modulistica necessaria è già a disposizione sul ns. sito web www.cassaedilenapoli.it
N.B. Il presente avviso ha valore di notifica legale a tutte le Imprese iscritte.
(15 aprile 2010)
LA DIREZIONE
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