Abbiamo ricevuto comunicazione dalla C.N.C.E.
in ordine alle richieste di emissione del D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) che pervengono
dalle S.O.A.
La Commissione Nazionale ricorda che, per il
rilascio del D.U.R.C., dovranno sussistere i seguenti
requisiti:
1)
……(omissis)……
La Cassa Edile emette il D.U.R.C. a condizione …… che la
Cassa abbia verificato a livello nazionale che l’Impresa non
sia tra quelle segnalate come irregolari; ……ogni Cassa è
tenuta a fornire mensilmente alla Banca Dati Nazionale
l’elenco delle Imprese non in regola ………(omissis)……
2)
L’Impresa si considera in regola quando ha versato i
contributi e accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi
all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di
versamento all’atto della richiesta di certificazione;
3)
……(omissis)……l’impresa
dichiari, per ciascun operaio un n. di ore lavorate non
inferiore a quello contrattuale;
4)
Per i SAL viene rilasciato in relazione al periodo ed ai
cantieri;
5)
Il rilascio può essere effettuato esclusivamente dalle C.E
in regime di reciprocità.
Poiché tale serie di novità, unitamente al
disposto del C.C.N.L. 2004 (all. 26), comporteranno
l’obbligo di ciascuna Cassa Edile di comunicare mensilmente
tutte le situazioni anomale (irregolarità contributiva,
ovvero non coincidenza fra denuncia e versamento), la Cassa
è sin da ora a disposizione per tutti i riscontri del caso
ad iniziativa delle Imprese iscritte.
(19 ottobre 2004)
LA DIREZIONE