INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
Si comunica che in seguito al mancato rinnovo del C.C.N.L. Edili Industria (scaduto il 31.12.2007) si applica,
ai sensi del punto 2.5 del Protocollo Governo Confindustria Sindacati del 23.7.1993, l'I.V.C. (Indennitā di Vacanza Contrattuale)
a far data dalle retribuzioni relative alla competenza aprile 2008.
Si ricorda che l'I.V.C. č un elemento provvisorio della retribuzione e cesserā di essere erogata
dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L.
L'indennitā influisce sia sul calcolo della retribuzione oraria che sui coefficienti
per il calcolo del rimborso per l'anticipazione indennitā di malattia /infortuni.
La Cassa applicherā, a partire dalla competenza Aprile 2008 e fino all'entrata in vigore del
rinnovo del C.C.N.L. (di cui sarā dato avviso), l'I.V.C. calcolata applicando la percentuale
dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmato fissato, per il 2008, nel 1,7%) sui
minimi retributivi contrattuali e sulla indennitā di contingenza, come comunicato dall'ACEN (
Associazione Costruttori Edili di Napoli) e le relative tabelle sono pubblicate sul ns. sito web
www.cassaedilenapoli.it
(30 aprile 2008)
LA DIREZIONE
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