Avvisi

ADEMPIMENTI PER RIMBORSO ANTICIP. MALATTIE/INFORTUNI


RIMBORSO SPESE VISITA FISCALE

 

Si rammenta che il vigente Regolamento per i rimborsi malattia/infortuni alle Imprese (approvato dal Comitato di Gestione del 12.10.2005), prevede che le Imprese iscritte ed aventi diritto possono richiedere il rimborso, a carico della Cassa Edile, delle spese sostenute per le visite fiscali ai propri dipendenti ammalati per un periodo superiore ai 14 gg., sempre nel rispetto del termine generale di decadenza di giorni 60 dalla data prescritta per l'inoltro delle Denunce mensili dei Lavoratori occupati



La richiesta deve essere effettuata con apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante nella quale devono essere indicate:

a) le precise generalità del lavoratore ammalato;
b) la data di inizio e termine del periodo di malattia.

All'istanza deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
1. copia richiesta all'ASL competente per la visita fiscale;
2. ricevuta dell'avvenuto pagamento degli oneri.



Si avverte che, solo a seguito del tempestivo adempimento di quanto sopra, il competente Servizio è in grado di espletare la prescritta istruttoria e - una volta accertata la completezza e conformità della documentazione prodotta - procederà alla liquidazione del rimborso alle scadenze ordinarie (15 gennaio e 15 luglio).

 

 

 (30 novembre 2007)

LA DIREZIONE