RIMBORSO
SPESE VISITA FISCALE
Si rammenta che il vigente
Regolamento per i rimborsi malattia/infortuni alle Imprese (approvato
dal Comitato di Gestione del 12.10.2005), prevede che le Imprese
iscritte ed aventi diritto possono richiedere il rimborso, a carico
della Cassa Edile, delle spese sostenute per le visite fiscali ai
propri dipendenti ammalati per un periodo superiore ai 14 gg., sempre
nel rispetto del termine generale di decadenza di giorni 60 dalla data
prescritta per l'inoltro delle Denunce mensili dei Lavoratori occupati
La richiesta deve essere
effettuata con apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante
nella quale devono essere indicate:
a) le
precise generalità del lavoratore ammalato;
b) la
data di inizio e termine del periodo di malattia.
All'istanza deve inoltre
essere allegata la seguente documentazione:
1. copia richiesta all'ASL competente per
la visita fiscale;
2. ricevuta dell'avvenuto pagamento degli
oneri.
Si avverte che, solo a seguito
del tempestivo adempimento di quanto sopra, il competente Servizio
è in grado di espletare la prescritta istruttoria e - una
volta accertata la completezza e conformità della
documentazione prodotta - procederà alla liquidazione del
rimborso alle scadenze ordinarie (15 gennaio e 15 luglio).
(30
novembre 2007)
LA DIREZIONE
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