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L.
del 19/03/1990, n. 55
Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
...(omissis)...
Art.
18.
...(omissis)...
7.
L' appaltatore di opere pubbliche é tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori; é, altresì responsabile
in solido dell' osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell' ambito del subappalto. L' appaltatore e, per suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono all' amministrazione o ente
committente prima dell' inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al
comma 8. L' appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all' amministrazione o ente committente
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
...(omissis)...
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