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D.Min.LL.PP.
del 19/04/2000 n.145
Regolamento
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
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Art.
7. - Tutela dei lavoratori
...(omissis)...
1.
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei
lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione
di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.
3.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute
suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo
provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del
responsabile del procedimento.
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Art.
13. - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
1.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal
responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione
del contratto.
2.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono
provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte
dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari
accertamenti.
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