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Decreto Lg.vo 10/9/2003 n. 276
(G.U. 9.10.2003 n. 235-S.O. n. 159)
Modificato ed Integrato da:
- Decreto Lg.vo 6/10/2004 n. 251
(G.U. 11.10.2004 n. 239)
Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30.
...(omissis)...
Art. 86. -
Norme transitorie e finali
...(omissis)...
10.
All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera
b) e' sostituita dalla seguente: «b) chiede alle imprese esecutrici
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la
lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «b-bis) chiede un
certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere
rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di
rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano
una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter)
trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei
lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo
delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di
cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della
regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa
esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.».
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