Riferimenti a Norme - Leggi - Circolari

D. Lg.vo  14/8/1996 n. 494 (G.U. 23.9.1996 n. 223-S.O. n. 156)

Coordinato con:

- Decreto Lg.vo 19/11/1999 n. 528 (G.U. 18.1.2000 n. 13)

- Decreto Lg.vo  10/9/2003 n. 276 (G.U. 9.10.2003 n. 235-S.O. n. 159)

- Decreto Lg.vo  6/10/2004 n. 251 (G.U. 11.10.2004 n. 239)

Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

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 Art. 2. - Definizioni

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1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

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b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche;

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 Art. 3. - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

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8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

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