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D. Lg.vo 14/8/1996 n. 494
(G.U. 23.9.1996 n. 223-S.O. n. 156)
Coordinato con:
- Decreto Lg.vo
19/11/1999 n. 528
(G.U. 18.1.2000 n. 13)
- Decreto Lg.vo 10/9/2003 n. 276
(G.U. 9.10.2003 n. 235-S.O. n. 159)
- Decreto Lg.vo 6/10/2004 n. 251
(G.U. 11.10.2004 n. 239)
Attuazione della direttiva 92/57/Cee
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili.
...(omissis)...
Art. 2. -
Definizioni
...(omissis)...
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
...(omissis)...
b) committente: il soggetto per conto
del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal
committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del
controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del
procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modifiche;
...(omissis)...
Art. 3. -
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
...(omissis)...
8. Il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica
impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di
regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita
convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un
documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette
all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto
del permesso di costruire o della
denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici
dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis). In assenza della certificazione della regolarità
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
...(omissis)...
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