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Det.Aut.Vig.LL.PP.
del 26/07/2000 n.37
Calcolo
degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera in attesa
del regolamento attuativo.
Con
nota in data 6 giugno 2000, la FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL
hanno evidenziato una forte discrasia tra le modalità con cui le
stazioni appaltanti determinano gli oneri per la sicurezza nei bandi
di gara e la normativa vigente in materia, ponendo in essere un
rispetto solo formale della stessa.
Gli
esponenti sostengono che in taluni bandi nulla è detto in merito
alla sicurezza ed ai relativi costi, né è stato stabilito
l'importo rispetto a quello posto a base di gara.
Gli
esponenti hanno chiesto a questa Autorità di intervenire nuovamente
sulla questione in quanto, nonostante l'emanazione della
determinazione n. 12/1999 "Norme di sicurezza nei
cantieri", le stazioni appaltanti continuano a pubblicare bandi
di gara che non rispettano sostanzialmente quanto prescritto dalla
normativa in materia di sicurezza e dalla richiamata determinazione.
Considerazioni
L'articolo
31 della Legge, come novellato, prevede ai commi 2 e 3, che gli
oneri di sicurezza devono essere evidenziati nei bandi di gara e che
questi non sono soggetti a ribasso d'asta. Ratio della norma è di
evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse
incidendo sugli oneri derivanti dall'osservanza delle norme di
sicurezza, previdenza ed assistenza.
Dalla
lettura della norma emerge l'onere, per la stazione appaltante, di
evidenziare e concretizzare, nel bando di gara, il contenuto di
detti oneri.
Il
piano di sicurezza, infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art.
12 del D. Leg.vo n. 494/96,(Vedi)
deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e
le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.
Ai
sensi dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, la nomina del
coordinatore per la progettazione deve essere effettuata
"contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione
esecutiva" e il piano di sicurezza, ai sensi del successivo
articolo 13, deve essere "trasmesso a cura del committente a
tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei
lavori".
Ciò
comporta che la redazione del piano di sicurezza non è più
esclusivo compito delle imprese esecutrici, così come previsto
dalla normativa di cui alla legge n. 55/90, ma è una funzione che,
in via generale, fa capo alla committenza.
La
particolareggiata elencazione contenuta nell'art. 12 del D. Leg.vo
n. 494/96 sul contenuto del piano di sicurezza e coordinamento
sgombra, altresì, il campo dai dubbi di coloro che consideravano il
piano di sicurezza come un documento generico. Infatti,
caratteristica del piano è la stima dei costi delle misure di
sicurezza contenute nel piano stesso, che non può essere effettuata
senza definire nel dettaglio le misure di sicurezza.
Sulla
base di quanto sopra illustrato, si può ritenere che pur in
mancanza del regolamento generale di cui all'articolo 31, comma 1,
della legge n. 109/94 e s.m.i., le amministrazioni appaltanti
debbano provvedere alla individuazione e alla evidenziazione nei
bandi di gara degli oneri relativi alla attuazione degli anzidetti
piani di sicurezza.
Al
fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 31 della Merloni
ter, che stabilisce che l'appaltatore o il concessionario sono
tenuti comunque a predisporre un piano operativo di sicurezza
complementare e di dettaglio rispetto a quello di competenza del
committente, contenente concrete proposte operative per il singolo
cantiere, è necessario che il piano di sicurezza predisposto dal
committente evidenzi ogni singola voce dello stesso in modo da non
implicare alcuna elusione delle prescrizioni di legge.
Sulla
base, quindi, della sufficientemente chiara e delineata normativa in
materia di sicurezza nei lavori pubblici (decreti legislativi n.
626/94 e n. 494/96 e disposizioni di cui all'articolo 31 della legge
n. 109/94) ed in attesa dell'emanazione del regolamento sui costi
della sicurezza, si ritiene di specificare linee guida per la
determinazione della incidenza della mano d'opera, in quanto, per
una esatta determinazione di detta incidenza, è necessaria una
corretta individuazione degli oneri della sicurezza ai sensi
dell'art. 12 del D. Leg.vo 494/96 e successive modificazioni. Si è
così offerto e consigliato un metodo semplice e immediato che
consenta di individuare, come vuole l'ordinamento, partendo dai
prezzi unitari e attraverso operazioni che implicano la definizione
dei costi di sicurezza, la percentuale del costo della mano d'opera.
Linee
guida per la determinazione della incidenza della mano d'opera
Premesso
che:
ai
sensi dell'art. 4, comma 16, lett. g) della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni, l'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici favorisce la formazione di archivi di settore e la
formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate;
Considerato
che:
-
il D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494, (Vedi) così come modificato
dal D. Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528, reca norme concernenti le
prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei
o mobili;
-
l'art. 31, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni,
prevede che gli oneri relativi al piano di sicurezza e di
coordinamento vadano evidenziati nei bandi di gara e non siano
soggetti a ribasso d'asta;
-
l'art. 34 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel dettare norme in
ordine alla stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni
del progetto definitivo, ha previsto, al
comma 2, lett. b), una percentuale per le spese relative alla
sicurezza da aggiungersi all'importo dei valori unitari delle
lavorazioni già determinati;
-
l'art. 12, comma 1, del D. Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528
disciplina il contenuto dei piani di sicurezza e di coordinamento
ed, in particolare prevede la stima dei costi presumibili per
l'attuazione dei singoli elementi del piano;
-
l'art. 35, comma 1, lett. l) del D.P.R. 554/99 richiede, quali
documenti componenti il progetto esecutivo, anche il quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il
lavoro;
-
l'art. 5, comma 1, lett. a), del D.M. 19 aprile 2000, n. 145
ribadisce che le spese relative alla sicurezza nei cantieri non sono
a carico dell'appaltatore e non sono soggette a ribasso;
-
l'art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 prevede
che le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera
si intendono comprese nel prezzo dei lavori;
-
i prezzi contenuti nei prezziari ufficiali correnti sono considerati
da sempre comprensivi delle spese della sicurezza, oltre che delle
spese generali ed utili, e che l'art. 34 del D.P.R. 554/99 prevede
che venga determinato il predetto valore;
approva
le
seguenti linee-guida che forniscono, al fine di agevolare il lavoro
dei tecnici impegnati nella predisposizione degli allegati
progettuali, uno schema metodologico per determinare il quadro
dell'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA (IMO) per
le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si compone
l'intervento sulla base dell'INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA (IS)
sul COSTO DI COSTRUZIONE (C).
Schema
metodologico
L'importo
per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture nonché per
l'attuazione dei piani di sicurezza, ovvero il cosiddetto COSTO DI
COSTRUZIONE (C) per ogni categoria (generale o specializzata
individuate ai sensi dell'allegato A al D.P.R. 34/2000) di cui si
compone l'intervento, è determinato dalla stima della somma delle
QUANTITÀ (Q) delle singole lavorazioni o forniture previste nel
progetto per il relativo PREZZO UNITARIO (P) così come dedotto dai
prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.
In
caso di mancanza del prezzo unitario delle singole lavorazioni o
forniture nel listino prezzi adottato, si procederà secondo quanto
disposto dall'art. 34, comma 2, del D.P.R. 554/1999:
a)
applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie
di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini
ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in
difetto, dai prezzi correnti di mercato (ad eccezione, così come si
desume da quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge
109/94, della manodopera che dovrà essere dedotta dai bollettini
ufficiali emessi nella provincia in cui si realizza l'opera);
b)
aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le
spese relative alla sicurezza;
c)
aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il
15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per
spese generali;
d)
aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore.
Tra
i vari documenti componenti il progetto esecutivo, di cui all'art.
35 del citato regolamento, è previsto che il progettista rediga tra
gli altri documenti: "il quadro dell'incidenza percentuale
della quantità di manodopera (IMO)
per le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si
compone l'opera o il lavoro...........".
Il
costo di costruzione, come già detto, è determinato quale
sommatoria dei prezzi unitari (P) per le quantità (Q) delle
lavorazioni o forniture che concorrono alla definizione
dell'intervento:
Il
prezzo unitario della lavorazione o fornitura considerata, è
costituito dalla somma del prezzo dei MATERIALI (M), del prezzo dei
NOLI (N), di quello dei TRASPORTI (T) e di quello della MANO D'OPERA
(MO); al prezzo così determinato si aggiunge una percentuale su di
esso calcolata, per le spese relative alla SICUREZZA (S); al prezzo
così determinato si aggiunge una ulteriore percentuale su di esso
calcolata, variabile tra il 13 e 15 per cento a seconda della
categoria e tipologia dei lavori, per le SPESE GENERALI (SG); al
prezzo risultante si aggiunge una ultima percentuale del 10 per
cento per l'UTILE UNITARIO (U) d'impresa. Il prezzo così calcolato
è il PREZZO UNITARIO (P):
P
= M + N + T + MO + S + SG + U
L'utile
unitario di impresa U (10%), calcolato sull'importo della voce di
lavorazione o fornitura, si ottiene sottraendo dall'importo della
stessa (P) il rapporto tra tale valore ed 1,10:
U
= P - (P / 1.10)
L'utile
totale d'impresa, per ogni singola lavorazione o fornitura, si
ottiene moltiplicando l'utile unitario (U) per la quantità (Q).
Le
spese generali unitarie SG (14%), assunte in questo caso quale media
tra il 13 e il 15 per cento, calcolate sull'importo della voce di
lavorazione, al netto dell'utile dell'impresa (P - U), si ottengono
sottraendo dall'importo netto precedentemente calcolato il rapporto
tra tale valore ed 1,14:
SG
= (P - U) - [(P - U) / 1.14]
Le
spese generali totali, per ogni singola lavorazione o fornitura, si
ottengono moltiplicando le spese generali unitarie (SG) per la
quantità (Q).
Il
piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 12 del D. Leg.vo
494/96 e successive modificazioni, prevede che sia redatta la stima
di tutti i costi necessari all'approntamento di procedure,
apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il
rapporto tra la stima delle SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS)
ed il costo di costruzione determina l'INCIDENZA MEDIA DELLA
SICUREZZA (IS):
IS
= SCS/C
Le
spese unitarie della sicurezza (S) calcolate sull'importo della voce
di applicazione al netto dell'utile dell'impresa e delle spese
generali (P - U - SG) si ottengono sottraendo dall'importo di cui
prima il rapporto tra tale valore e l'indice della sicurezza (IS):
S
= (P - U - SG) - [(P - U - SG) / (1 + IS)]
Le
spese della sicurezza, per ogni singola lavorazione o fornitura, si
ottengono moltiplicando le spese unitarie della sicurezza (S) per la
quantità (Q).
Una
volta individuata la componente del prezzo relativa ai materiali
(M), ovviamente in base alle quantità tecnicamente necessarie,
nonché ai trasporti (T) ed ai noli (N), da effettuarsi sulla base
di stime tecniche, conoscendo il prezzo (P) potrà calcolarsi per
differenza il costo della mano d'opera (MO):
MO
= P - (U + SG + S + M + N + T)
Il
costo totale della mano d'opera, per ogni singola lavorazione o
fornitura, si ottiene moltiplicando il costo unitario della mano
d'opera (MO) per la quantità (Q).
Il
calcolo dell'incidenza percentuale media della quantità di mano
d'opera (IMO) avviene rapportando tutta la mano d'opera al costo di
costruzione:
A
puro titolo esemplificativo si è ritenuto opportuno allegare alla
presente determinazione due tabelle che rappresentano le modalità
applicative del calcolo dell'indice della sicurezza (IS) e
dell'incidenza percentuale della quantità di mano d'opera (IMO):
Tab.
1: Modello per il calcolo dell'incidenza percentuale della quantità
di mano d'opera e dell'indice della sicurezza;
Tab.
2: Modello per il calcolo dei prezzi dei materiali, noli e trasporti
costituenti un prezzo di lavorazione.
Alla
luce di quanto sopra i bandi (così come indicato nei modelli di
bando di gara predisposti dall'Autorità) ovvero i capitolati
speciali di appalto dovranno contenere le seguenti disposizioni:
(per i casi e le alternative riferirsi ai modelli di bandi di gara):
caso
A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:
la
contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi
del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45,
comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e,
per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà
aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo
.................... del capitolato speciale d'appalto;
caso
B: appalto con corrispettivo a corpo:
la
contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi
del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote
percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R.
applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato
dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall'articolo ................ del capitolato speciale d'appalto;
caso
C: appalto con corrispettivo a misura:
-
(alternativa n. 1)
la
contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi
del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi
unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL)
sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti,
l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall'articolo .................. del capitolato speciale d'appalto;
-
(alternativa n. 2)
la
contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del
D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo
conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che
l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non
sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R]
(dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di
sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall'articolo ................. del capitolato speciale d'appalto.
SI
OMETTONO LE TABELLE PER LE QUALI SI RIMANDA AI TESTI PUBBLICATI
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