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Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici
Determinazione n. 16/23 del 5 dicembre
2001
Requisiti per la partecipazione
alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici.
...(omissis)...
E. Quanto, poi, all'ipotesi di
esclusione di coloro "che hanno commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro" (art. 75, comma 1,
lett. e), D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni), ne va
sottolineata la maggiore ampiezza rispetto a quella rilevante ai
fini della qualificazione "inesistenza di violazioni gravi,
definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste
a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro"
(art. 17, comma 1, lett. l), D.P.R. 34/2000). Dal testo della norma,
sembra potersi rilevare che sia necessario, al fine della
configurazione dell'ipotesi esaminata, un definitivo accertamento,
di tipo giurisdizionale o amministrativo, in ordine alla commissione
dell'infrazione; e che sussistano elementi che inducano a ritenere
"grave" la violazione medesima. Va al riguardo considerato che il
più delle volte, l'infrazione costituisce illecito contravvenzionale
connesso a più gravi forme di reato penale, con la conseguenza che
della stessa risulta fatta attestazione nei certificati del
Casellario giudiziario. Inoltre, la "gravità" della violazione può
desumersi da parte della stazione appaltante dalla specifica
tipologia dell'infrazione commessa, sulla base anche del tipo di
sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata, dall'eventuale
reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle
ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio
sul lavoro). Va tenuto presente, inoltre, che per infrazioni alle
norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal
rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni
inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche
le infrazioni alle prescrizioni di cui al D. Leg.vo 626/1994, D. Leg.vo
494/1996 e D. Leg.vo 19 dicembre 1999, n. 528 sulla sicurezza nei
cantieri.
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