Notizie per chi opera in edilizia

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001

Requisiti per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici.

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E. Quanto, poi, all'ipotesi di esclusione di coloro "che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro" (art. 75, comma 1, lett. e), D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni), ne va sottolineata la maggiore ampiezza rispetto a quella rilevante ai fini della qualificazione "inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro" (art. 17, comma 1, lett. l), D.P.R. 34/2000). Dal testo della norma, sembra potersi rilevare che sia necessario, al fine della configurazione dell'ipotesi esaminata, un definitivo accertamento, di tipo giurisdizionale o amministrativo, in ordine alla commissione dell'infrazione; e che sussistano elementi che inducano a ritenere "grave" la violazione medesima. Va al riguardo considerato che il più delle volte, l'infrazione costituisce illecito contravvenzionale connesso a più gravi forme di reato penale, con la conseguenza che della stessa risulta fatta attestazione nei certificati del Casellario giudiziario. Inoltre, la "gravità" della violazione può desumersi da parte della stazione appaltante dalla specifica tipologia dell'infrazione commessa, sulla base anche del tipo di sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata, dall'eventuale reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro). Va tenuto presente, inoltre, che per infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche le infrazioni alle prescrizioni di cui al D. Leg.vo 626/1994, D. Leg.vo 494/1996 e D. Leg.vo 19 dicembre 1999, n. 528 sulla sicurezza nei cantieri.

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