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L.
4/08/2006 n. 248
(G.U. 11.8.2006 n. 186)
...(omissis)...
Art. 35. -
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
...(omissis)...
28. L'appaltatore risponde in solido
con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilità solidale viene
meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati
sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore
può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da
parte del subappaltatore della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la
responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto
dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere
notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono
notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è
comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al
pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione
da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati
sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalità di
pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di
cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono
stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le
disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.
La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è
comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui i commi da
28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto che stabilisca la documentazione attestante
l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi
conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito
di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con esclusione dei committenti non esercenti attività
commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e
74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve
intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per
l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente.
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