Notizie per chi opera in edilizia

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Determinazione n. 04/2006 del 26 luglio 2006

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. D.P.R. 222/2003. Art. 131 D. Leg.vo n. 163 del 12.4.2006.

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l'accertamento della esistenza e della gravità della violazione compete alla Stazione appaltante;

detto accertamento è di natura discrezionale e comporta l'obbligo di motivazione;

la S.A. può desumere la “gravità” della violazione dalla specifica tipologia dell'infrazione commessa, sulla base del tipo di sanzione penale (arresto o ammenda) irrogata, dell'eventuale reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle eventuali altre conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro);

per gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, ma anche le infrazioni alle prescrizioni di cui al D. Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626, al D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 e al D. Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528 sulla sicurezza nei cantieri.

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