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Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici
Determinazione n. 04/2006 del 26
luglio 2006
Sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici.
D.P.R. 222/2003. Art. 131 D. Leg.vo n. 163 del 12.4.2006.
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l'accertamento della esistenza e della
gravità della violazione compete alla Stazione appaltante;
detto accertamento è di natura
discrezionale e comporta l'obbligo di motivazione;
la S.A. può desumere la “gravità”
della violazione dalla specifica tipologia dell'infrazione commessa,
sulla base del tipo di sanzione penale (arresto o ammenda) irrogata,
dell'eventuale reiterazione della condotta, del grado di
colpevolezza e delle eventuali altre conseguenze dannose che ne sono
derivate (es. infortunio sul lavoro);
per gravi infrazioni alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto
di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il
mancato pagamento dei relativi contributi, ma anche le infrazioni
alle prescrizioni di cui al D. Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626, al
D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 e al D. Leg.vo 19 novembre 1999, n.
528 sulla sicurezza nei cantieri.
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