Notizie per chi opera in edilizia

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Determinazione n. 1/2005 del 2 marzo 2005

Esclusione dalle gare nel caso di soggetti responsabili di avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

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Sulla base delle considerazioni svolte, si è dell'avviso:

a) che i requisiti la cui falsa dichiarazione comporta l'effetto interdittivo di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni sono anche quelli soggettivi di affidabilità morale e professionale del concorrente;

b) di confermare che - nel caso in cui l'impresa abbia reso dichiarazioni non veritiere in sede di partecipazione ad una gara di appalto o in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione - il divieto - previsto dall'art. 17, comma 1, lettera m), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni in merito al rilascio dell'attestazione di qualificazione, nonché in merito al considerare positiva l'effettuazione della verifica triennale - è pari ad un anno e decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell'informazione in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese dall'impresa;

c) che il periodo di un anno in ordine al divieto di partecipare alle gare e di stipulare i contratti - previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni per le imprese che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in occasione di una partecipazione ad una gara di appalto - decorre dalla data di inserimento dell'informazione nel casellario informatico delle imprese;

d) che le stazioni appaltanti, al fine di rendere l'attività di inserimento delle informazioni nel casellario informatico delle imprese rapida e precisa, possono utilizzare gli allegati modelli (allegato A se l'annotazione riguarda la fase di partecipazione alla gara e l'allegato B se l'annotazione riguarda la fase di esecuzione dei lavori);

e) che resta confermato che i responsabili del procedimento, dopo avere escluso i concorrenti per la mancata comprova dei previsti requisiti, devono, entro dieci giorni, provvedere ad informarne l'Autorità che, a sua volta, procederà nei tempi tecnici necessari all'annotazione dell'informazione nel Casellario informatico.

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