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Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici
Determinazione n. 1/2005 del 2 marzo
2005
Esclusione dalle gare nel caso
di soggetti responsabili di avere reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
dei Lavori Pubblici.
...(omissis)...
Sulla base delle considerazioni
svolte, si è dell'avviso:
a) che i requisiti la cui falsa
dichiarazione comporta l'effetto interdittivo di cui all'art. 75 del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni sono
anche quelli soggettivi di affidabilità morale e professionale del
concorrente;
b) di confermare che - nel caso in cui
l'impresa abbia reso dichiarazioni non veritiere in sede di
partecipazione ad una gara di appalto o in sede di rilascio
dell'attestazione di qualificazione - il divieto - previsto
dall'art. 17, comma 1, lettera m), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
e successive modificazioni in merito al rilascio dell'attestazione
di qualificazione, nonché in merito al considerare positiva
l'effettuazione della verifica triennale - è pari ad un anno e
decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico
dell'informazione in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese
dall'impresa;
c) che il periodo di un anno in ordine
al divieto di partecipare alle gare e di stipulare i contratti -
previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera h), del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni per le imprese che
abbiano reso dichiarazioni non veritiere in occasione di una
partecipazione ad una gara di appalto - decorre dalla data di
inserimento dell'informazione nel casellario informatico delle
imprese;
d) che le stazioni appaltanti, al fine
di rendere l'attività di inserimento delle informazioni nel
casellario informatico delle imprese rapida e precisa, possono
utilizzare gli allegati modelli (allegato A se l'annotazione
riguarda la fase di partecipazione alla gara e l'allegato B se
l'annotazione riguarda la fase di esecuzione dei lavori);
e) che resta confermato che i
responsabili del procedimento, dopo avere escluso i concorrenti per
la mancata comprova dei previsti requisiti, devono, entro dieci
giorni, provvedere ad informarne l'Autorità che, a sua volta,
procederà nei tempi tecnici necessari all'annotazione
dell'informazione nel Casellario informatico.
...(omissis)...
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