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Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici
Determinazione n. 2/2004 del 10 marzo
2004 (AG 101/03)
Contemporanea
partecipazione alle gare di un consorzio di cui all'art. 10, comma
1, lettera b), della legge n. 109/94 e s.m. e dei suoi consorziati
...(omissis)...
...(omissis)...
Sulla base
delle considerazioni svolte, l'Autorità è dell' avviso che:
- il divieto di contemporanea
partecipazione alla medesima gara dei consorzi e dei consorziati, in
caso di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o
tecnici tale da determinare l'ipotesi di collegamento sostanziale,
di cui all' art. 10, comma 1-bis della legge 109/94 e s.m., opera
quale norma di ordine pubblico a tutela dei principi di par condicio
dei concorrenti, libera concorrenza, trasparenza e correttezza delle
offerte, oltre che per i consorzi stabili, anche per i consorzi di
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m. e per i consorzi tra imprese
artigiane costituiti a norma della legge 8 agosto 1985, n. 443.
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