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Dal Notiziario ACEN
(Anno 12 n. 9 del 9 marzo 2007)
Con Sentenza del 18 gennaio 2007, n.
723, la III Sezione del Tribunale amministrativo regionale, ha
chiarito che il mancato pagamento degli interessi di un debito
tributario connesso ad una cartella esattoriale, pagata in ritardo,
è causa legittima di esclusione dall'appalto e di revoca
dell'aggiudicazione provvisoria.
In particolare, il Tribunale ha
respinto il ricorso presentato da una società contro il
provvedimento di esclusione dalla gara, con conseguente annullamento
dell'aggiudicazione provvisoria, per mancato pagamento degli
interessi moratori. Secondo il giudice, infatti, l'impresa in
questione non era in possesso del requisito di ordine generale,
richiesto ai fini della qualificazione, circa l'inesistenza di
irregolarità, definitivamente accertate, rispetto ali obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse.
La sentenza ha chiarito che
l'irregolarità attiene a qualsiasi inadempimento collegato ai
tributi, a nulla rilevando che si tratti di sorta capitale o di
interessi ovvero di interessi di mora.
Inoltre, a detta del Giudice
amministrativo, alcuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza
che l'importo dovuto all'erario è esiguo o che la società abbia
provveduto al saldo prontamente. Secondo il TAR il debito per
interessi di mora scaturisce dall'inosservanza degli obblighi
tributari e del debito principale comprensivo di sanzione per
ritardati o omessi versamenti che, in quanto tali, incidono sul
giudizio di affidabilità della società con riguardo all'esecuzione
degli obblighi contrattuali.
Il testo della sentenza è disponibile
in Associazione. (EC)
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